La Giurisprudenza (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 22247/2021) è tornata ad esprimersi su un tema di fondamentale importanza nella realtà d’impresa: il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro.

Nel caso di specie un noto istituto di credito citava in giudizio un suo dirigente affermando la violazione del patto di non concorrenza precedentemente sottoscritto e chiedeva il risarcimento dei danni.

La Corte, analizzando il caso in esame, ha ribadito il perimetro entro il quale può ritenersi valido un patto di non concorrenza, affermando che lo stesso: a) non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche del a datore di lavoro; b) non deve essere di ampiezza tale da compromettere ogni potenzialità reddituale del dipendente; c) non deve prevedere compensi simbolici, iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno; d) il relativo corrispettivo può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro.

Sulla base di tali presupposti la Corte giungeva alla conclusione che il patto era stato validamente stipulato.

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avv. Martina Pasetto