NUOVO REGOLAMENTO UE 2023/988 SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che sostituisce la Direttiva 2001/95/CE, introduce rilevanti novità per tutti gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato dell'Unione Europea, inclusi produttori, importatori, distributori e venditori online, sia in ambito B2C che B2B, quando il prodotto è destinato — anche indirettamente — al consumatore finale.

L’obiettivo del Regolamento, entrato in vigore il 13 dicembre 2024, è garantire che tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE, nuovi, usati o rigenerati destinati ai consumatori, siano sicuri, anche alla luce dei nuovi modelli di distribuzione (e-commerce, marketplace online) e dell’evoluzione tecnologica (smart products, intelligenza artificiale).

I principali obblighi previsti hanno ad oggetto la valutazione della sicurezza del prodotto attraverso un assessment dei rischi (test di conformità) prima dell’immissione sul mercato; la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per attestare la conformità del prodotto alle norme di sicurezza UE; garantire un sistema di tracciabilità per individuare fornitori e distributori; fornire al consumatore un’informazione chiara e comprensibile (lingua del paese di destinazione); la gestione efficace dei richiami e delle segnalazioni di incidenti, anche tramite il sistema Safety Business Gateaway ed, infine, vi sono obblighi specifici per vendite online: inclusa la designazione di un “operatore responsabile” nell’UE per i prodotti provenienti da paesi terzi.

Sono esclusi i prodotti disciplinati da normative UE settoriali equivalenti (es. dispositivi medici, alimenti, mangimi, piante e animali, giocattoli, cosmetici), ma attenzione: in caso di lacune o dubbi interpretativi, il Regolamento può trovare applicazione suppletiva.

Alcuni prodotti esclusi apparentemente dalla normativa settoriale possono, infatti, comunque rientrare nell’ambito del Regolamento 2023/988. Ecco alcuni casi pratici (ovviamente da verificare in concreto caso per caso):

  • alimenti venduti con accessori: l’accessorio potrebbe essere soggetto al Regolamento;
  • prodotti promozionali: beni non destinati alla vendita, ma forniti a titolo gratuito (es. gadget allegati a riviste o omaggi aziendali) potrebbero rientrare nel campo di applicazione se destinati al consumatore;
  • cosmetici con elementi “tech”: una crema contenuta in un dispenser con componenti elettronici o “intelligenti”. La parte cosmetica è regolata da normativa ad hoc, ma il dispenser potrebbe essere soggetto alla normativa sulla sicurezza.

E’ pertanto cura delle imprese rivedere i processi, assicurandosi che ogni fase della catena di fornitura sia conforme alle nuove disposizioni; aggiornare la documentazione tecnica, le etichette e le istruzioni dei prodotti; implementare i sistemi per la gestione dei reclami e delle segnalazioni di sicurezza; verificare i contratti con fornitori e distributori, specie per il tracciamento e le responsabilità nei richiami ed, in caso di importazioni extra-UE, designare un responsabile nell’Unione per ogni prodotto.

Lo Studio ha avviato, con la collaborazione di Bip Consulting, che opera a livello nazionale ed internazionale come partner strategico ed operativo delle imprese, una specifica attività di consulenza che consente la verifica preliminare dei prodotti, sia sotto il profilo legale che tecnico-organizzativo e, pertanto, la stesura del Fascicolo Tecnico e l’accertamento della conformità normativa con conseguente mitigazione dei rischi.

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