Uno dei temi oggetto di recenti interventi giurisprudenziali, riguarda la responsabilità penale dei dirigenti aziendali per la violazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Mentre può ritenersi consolidato l’orientamento che prevede la responsabilità penale del (dirigente) direttore di stabilimento per gli infortuni avvenuti nell’unità produttiva, o quella dei (dirigenti) titolari di una specifica delega di funzioni nella materia sicurezza dei luoghi di lavoro, più articolati sono i casi in cui è stata affermata la responsabilità penale dei dirigenti che svolgono “semplicemente” le proprie funzioni aziendali.
Per un primo orientamento sul punto è necessario partire dalla norma che definisce il “dirigente” ovvero l’art. 2 del Dlgs 81/2008. Quest’ultima qualifica dirigente la persona che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il dirigente è pertanto colui che coopera e con il datore di lavoro (amministratore o CdA) nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti previsti. Tale ruolo è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente. Non rileva la qualifica astratta, ma la effettiva funzione assegnata e svolta (Cass. 20817/2019).
Sulla base di tale presupposto, sono stati ritenuti penalmente responsabili sia il (dirigente) Direttore Tecnico per aver omesso di fornire ai lavoratori un’idonea attrezzatura ed una corretta informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici in relazione alla attività svolta, sia del (dirigente) Responsabile della Logistica per colpa da mancata organizzazione consistente nella omessa predisposizione di specifiche procedure da seguire in caso di svolgimento di attività rischiosa.
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