Con una recente ordinanza (5638/2026) in tema di sanzioni amministrative tributarie, la Cassazione ha confermato la responsabilità del commercialista della società-cliente nel caso in cui lo stesso professionista pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie.
Tale condotta, secondo i Giudici, si può ravvisare anche nel caso di attività di semplice incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, anche non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario la tenuta delle scritture contabili e l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili e la conformità delle stesse alle norme di legge.
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