La Commissione europea, nell’ambito delle direttive del “pacchetto economia circolare”, ha sviluppato un piano d’azione volto alla valorizzazione degli alimenti e alla riduzione dei rifiuti.

In particolare con la Direttiva UE 2018/851, si sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE - ossia la direttiva quadro sul trattamento dei rifiuti - le sostanze a base di vegetali provenienti dall’industria agroalimentare e i prodotti non di origine animale non più destinati al consumo umano da utilizzare per l’alimentazione degli animali.

La direttiva 2018/851 è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 116/2020 che è entrato in vigore il 26 settembre 2020 (il testo integrale del decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020).

Il d.lgs. 116/2020 ha introdotto delle modifiche alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 (il testo unico ambientale). In particolare, in tema di gestione dei rifiuti, è stato modificato l’art. 185 del d.lgs. 152/2006 che indica i casi in cui NON si applica la parte quarta del medesimo decreto legislativo, ossia la parte relativa alla gestione dei rifiuti. Nello specifico, tra le fattispecie escluse dall’applicabilità della normativa sui rifiuti, vengono aggiunte le “sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite  ne'  contengono sottoprodotti  di  origine animale” (lettera d-bis all’articolo 185 del d.lgs. 152/2006).

Pertanto, con la nuova norma, le “sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi” così come definite dal regolamento (CE) n. 767/2009, non saranno più sottoposte alle norme in materia di gestione dei rifiuti e agli adempimenti e obblighi connessi.

A norma del Regolamento (CE) n. 767/2009 sono “materie prime per mangimi” i “prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele”.

A mente del Reg. UE 2017/1017, possono essere materie prime per mangimi una vasta gamma di prodotti, come ad esempio riso, purè di patate, semi, frutti e prodotti derivati di vario genere, cereali, farine, burro, formaggi, prodotti dell'industria del pane e della pasta alimentare, prodotti della fabbricazione di cereali da colazione,  prodotti e sottoprodotti dell'industria degli snack

Va comunque precisato che resta tuttora in vigore l’ulteriore normativa applicabile alle materie prime per mangimi e, in particolare:

  • Regolamento (CE) n. 18/2002 che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
  • Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
  • Regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.

La novità normativa comporta per gli operatori del settore il dovere di attenersi alla sola normativa in materia di mangimi e non anche, come in precedenza, alla normativa in materia di rifiuti. Ciò si può tradurre in uno sgravio degli obblighi normativi anche per quelle imprese - produttori o piattaforme della GDO - che vogliano destinare ad operatori del settore mangimi le sostanze e i prodotti che, rientrando nelle definizioni sopra viste, possano essere destinate alla produzione di mangimi.

Lo Studio ha avviato un gruppo di lavoro per verificare con le imprese di produzione e distribuzione alimentare e gli impatti positivi che tale novità normativa potrebbe avere sulle modalità di gestione dei prodotti e sulla possibile riduzione dei costi.

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A cura dello Studio Legale Santosuosso Avvocati Lexcom