Con decreto ministeriale del 28.12.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata disposta la proroga sino al 31.12.2022 dell’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, del riso, del pomodoro, delle carni suine trasformate, del latte e dei prodotti caseari (obblighi già previsti dai decreti ministeriali del 26.07.2017 – grano e riso - , del 16.11.2017 – pomodoro – del 06.08.2020 – carni suine trasformate – e del 9.12.2016 – latte e prodotti caseari -).

Pertanto, alla luce delle previsioni contenute nei decreti prorogati:

  • le confezioni di pasta secca prodotte e vendute in Italia dovranno continuare ad indicare sia il Paese di coltivazione del grano sia il Paese in cui il grano è stato macinato;
  • sulle confezioni di riso prodotte e vendute in Italia si dovrà continuare ad indicare il Paese di coltivazione del riso, il Paese di lavorazione ed il Paese di confezionamento;
  • le confezioni di prodotti derivati del pomodoro prodotte e vendute in Italia (come sughi e salse) dovranno continuare ad indicare il Paese di coltivazione del pomodoro ed il Paese in cui il pomodoro è stato trasformato;
  • nell’etichetta di latte e prodotti lattiero-caseari (burro, yogurt, mozzarella, formaggi etc.) rimane l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima (“il paese di mungitura” - “il paese di condizionamento o trasformazione”);
  • nell’etichetta delle carni suine trasformate permane l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza della carne (“il paese di nascita”, “il paese di allevamento” e “il paese di macellazione”).

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avv. Christian Cerutti