Il Tribunale di Milano, Sez. Impresa, con ordinanza 11 maggio 2021, n. 3755, ha riaffermato un noto principio in materia di marchi di lusso e distribuzione selettiva.
Il Tribunale ha stabilito che il titolare di marchio che venda prodotti di lusso attraverso una rete di distribuzione selettiva, può opporsi alle vendite effettuate, anche on line, da altro rivenditore estraneo alla rete, qualora tali modalità di vendita non siano conformi agli standard qualitativi previsti dal sistema selettivo e siano dunque lesive del prestigio e dell’immagine dei prodotti di lusso e del relativo marchio.
Nel caso di specie i Giudici hanno accolto il ricorso presentato da una società titolare di un noto marchio di profumi contro un rivenditore online di prodotti per la cura del corpo e dei capelli, estraneo al network di distribuzione selettiva della ricorrente. Il Tribunale ha inibito al rivenditore di proseguire con le vendite non autorizzate, prevedendo una penale in caso di violazione e disponendo la pubblicazione di un estratto dell’ordinanza sul sito del rivenditore stesso.
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avv. Marco Falsiroli