Con una recente ordinanza (8 dicembre 2021), il Tribunale di Roma ha affermato il diritto della moglie di ottenere dalla Apple l’accesso all’account del marito defunto.

Nel caso di specie, la moglie, in qualità di erede del coniuge defunto, contattava il servizio di assistenza Apple, al fine di ottenere supporto nel recupero dei dati contenuti nell’account ICloud del marito (immagini e video di valore affettivo). La società tuttavia, negava l’accesso, affermando la necessità di un provvedimento giudiziario.

La moglie promuoveva quindi ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma, affermando la legittimità della richiesta. In particolare, la ricorrente precisava che ai sensi della normativa vigente (art 2 terdecies del D.lgs 196/2003) i diritti riferiti ai dati di persone decedute  possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Oltre a ciò, la ricorrente evidenziava la necessità di agire con urgenza, in considerazione del fatto che il mancato utilizzo di un account per un periodo di tempo prolungato (sei mesi) avrebbe comportato l’automatica disattivazione dei sistemi gestiti.

La Apple si costituiva in giudizio eccependo l’impossibilità di garantire l’accesso automatico ai contenuti archiviati nell’account, non potendo disattendere le condizioni generali di servizio sottoscritte dal defunto, che prevedevano la non trasferibilità dell’account e la valutazione da parte di un giudice della meritevolezza della richiesta di accesso.

Il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso, riteneva fondata la richiesta di accesso. Il Giudice evidenziava innanzitutto la sussistenza di un interesse meritevole di protezione, consistente nel recupero di immagini e video di famiglia “destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme”.

Oltre a ciò, il Tribunale affermava che la possibilità per il soggetto titolare dell’account,  di vietare l’esercizio dei diritti a terzi (e quindi anche al coniuge), sarebbe dovuta risultare da dichiarazione esplicita, specifica, informata e sempre revocabile. Nel caso di specie, la semplice adesione a condizioni generali di contratto prive di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente da Apple non soddisfava i requisiti suindicati e, pertanto, non era idonea ad escludere il diritto di accesso.

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 avv. Martina Pasetto