L’ordinanza n. 1469/2025 della Corte di Cassazione segna un importante mutamento di orientamento rispetto alla giurisprudenza fino ad allora prevalente. In particolare, la Corte afferma che l’eccezione di inoperatività di una polizza assicurativa - nel caso specifico fondata sulla clausola che escludevano la copertura per danni “causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta” - costituisce un’eccezione in senso stretto e non una mera difesa. Questo implica che tale eccezione deve essere sollevata dall’assicuratore nei termini di decadenza previsti dal codice di procedura civile, quindi, generalmente, con la comparsa di costituzione e risposta. In caso contrario l’eccezione non sarà più esperibile precludendo la possibilità, in seguito, di contestare l’operatività della polizza. La Cassazione, dunque, ribalta l’orientamento consolidato che considerava questa eccezione come una semplice difesa, ammettendone la proposizione in ogni fase del giudizio.

La Corte di Cassazione, inoltre, offre spunti interessati anche in relazione all’interpretazione della suddetta clausola di inoperatività della polizza (spesso prevista nelle polizze assicurative in maniera analoga). La Corte ha sottolineato che nell’interpretazione di tale clausola sia necessario indagare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della clausola stessa, sottolineando che un’eventuale esclusione delle condotte anche solo colpose dall’ambito della garanzia assicurativa deve essere esplicita e non ambigua; inoltre ha precisato che l’”intenzionalità” della violazione, ai fini dell’esclusione dell’operatività della polizza, non può essere riferita all’evento lesivo, ma all’inosservanza della disposizione di legge volta a prevenire l’evento; ciò che rileva è quindi che l’inosservanza della norma o della prescrizione autorizzativa derivi da una scelta dell’assicurato. Ciò contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, per il quale, al fine della configurazione della causa di esclusione in esame, aveva ritenuto sufficiente che l’evento, prescindendo dal dolo o dalla colpa, fosse stato causato da un comportamento “cosciente e volontario”, quindi indipendentemente dalla prova di una scelta consapevole di violare la normativa o l’autorizzazione da parte dell’assicurato.

Marco Falsiroli