Una recente sentenza della Cassazione penale, premettendo che nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza (il Presidente del CdA o l’AD) non coincide con quello in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione dell'azienda e del lavoro dei dipendenti (il Direttore Generale o il Direttore di una unità produttiva) ha ritenuto quest’ultimo penalmente responsabile quando lo stesso esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il giudici hanno infatti affermato che in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro è necessario distinguere il datore di lavoro (ai fini del diritto del lavoro) da quello responsabile della prevenzione e sicurezza dell’impresa o di una unità produttiva.

È evidente che la responsabilità di quest’ultimo è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionistiche.

Infatti potrà essere qualificato come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge ma entro tali limiti le eventuali violazioni e relative conseguenze penali  saranno a lui addebitabili (Cass. Pen. 22584/2025).

In tali contesti è pertanto importante l’adozione di uno schema di deleghe e procure al fine di evitare duplicazioni di responsabilità.

Studio Legale Santosuosso Avvocati Lexcom

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