In assenza della prova di uno specifico potere rappresentativo, l'agente non ha il potere di riconoscere i vizi della merce, né di impegnarsi al ritiro dei macchinari non funzionanti.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18001/2021.

Nel caso di specie, una società, ingiunta al pagamento di una somma di denaro per l’acquisto di macchine confezionatrici, aveva dichiarato di non essere tenuta al pagamento del prezzo, affermando che la merce fornita era difettosa e tale circostanza era stata resa nota all’agente di commercio tramite il quale era stato stipulato il contratto.

Secondo la società acquirente, nel potere di rappresentanza dell’agente rientrava la facoltà di ricevere reclami relativi ai vizi della merce, e doveva pertanto ritenersi vincolante l’obbligo di ritiro della merce dichiarato dall’agente.

La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sul punto, ha rilevato che la norma di cui all’articolo 1745 c.c,. prevede in capo all'agente un potere di rappresentanza passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e che detto potere non può integrare una rappresentanza piena, essendo richiesto a tali fini uno specifico ed eccezionale conferimento di potere.

Secondo la Cassazione, non rientrerebbe quindi  nel limitato potere di rappresentanza dell'agente il potere di riconoscimento di diritti, né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente.

Non essendo stato provato il potere dell’agente di riconoscere i vizi della merce, né di impegnarsi al ritiro dei macchinari non funzionanti, e non risultando agli atti alcuna formale contestazione dei vizi alla preponente da parte della società acquirente, la Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla società acquirente.

avv. Martina Pasetto

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