Una recente sentenza della Cassazione (Sez. penale 10 dicembre 2025, n. 39563)  in materia di responsabilità penale degli amministratori e dirigenti, ha ribadito e chiarito il contenuto e perimetro dell'obbligo di vigilanza all'interno di organizzazioni complesse in tema di sicurezza sul lavoro.

Secondo i Giudici la delega di funzioni, (prevista dall’art. 16 del Testo Unico sicurezza)  non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato , ma non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

Sulle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza è stato chiarito che esse non potranno essere quelle stesse riferibili al soggetto delegato, ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale.

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