La Corte di Cassazione (nella recente sentenza n. 15935/2020) è tornata ad approfondire il tema delle “responsabilità degli amministratori e dirigenti” e la disciplina della “delega di funzioni” in ambito alimentare, affrontando un caso relativo alla messa in commercio, presso un punto vendita, di un formaggio etichettato come “Grana Padano” anche se privo delle caratteristiche previste dal relativo disciplinare.

I Giudici dei primi gradi di giudizio avevano ritenuto che il responsabile andava individuato nel soggetto apicale dell’azienda (il legale rappresentante della società proprietaria del punto vendita alimentare, azienda di ampie dimensioni, con 30 punti vendita e 300 dipendenti), ma avevano omesso di valutare l’esistenza e l’ambito di operatività di una delega di funzioni conferita al responsabile del punto vendita.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna del legale rappresentante e ha disposto di procedersi ad un nuovo giudizio, per approfondire l’operatività della delega di funzioni esistente e chiarire quali fossero i poteri delegati a ciascun responsabile del singolo supermercato (anche rispetto all’adozione delle iniziative promozionali dei diversi punti vendita aziendali).

La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che: la delega di funzioni per essere valida ed efficace, ed operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante di un’impresa alimentare, deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. che le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
  2. che la delega abbia forma scritta;
  3. che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati.

 

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avv. Christian Cerutti