L’omissione di vigilanza e di direttive specifiche di fronte ad una prassi di lavoro pericolosa,  ha comportato la dichiarazione di responsabilità penale del direttore di stabilimento per l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza dello scorso 16 ottobre 2020, n.28726.

Nel caso di specie, un operaio gruista aveva spostato con un carroponte una trave metallica di ingente peso e lunghezza senza avvalersi dell’ausilio di altri colleghi. Durante l’operazione, tuttavia, urtava la trave immediatamente adiacente che cadendo, lo travolgeva.

Secondo il documento di valutazione dei rischi aziendale, detta attività avrebbe dovuto coinvolgere due operatori proprio per accompagnare i movimenti di rotazione nei due sensi sul piano orizzontale Tuttavia, dalle prove raccolte in corso di causa, risultava provata una scorretta prassi lavorativa secondo la quale le travi di lunghezza superiore a dieci metri venivano abitualmente movimentate da un solo operatore, senza l'ausilio di un altro dipendente nella manovra da terra.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha confermato la contestazione mossa nei confronti del direttore di con delega alle funzioni di sicurezza del lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia, di non aver vigilato sull'usuale svolgimento delle lavorazioni in azienda. Secondo la Corte, infatti, le disposizioni antinfortunistiche hanno il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il titolare della posizione di garanzia porre in essere tutte le misure organizzative volte ad evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, quindi, pericolose.

avv. Giovanni Santosuosso