Con sentenza n. 18949 del 14 maggio 2021 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in materia di responsabilità penale del committente in caso di infortunio occorso al lavoratore di un’impresa appaltatrice.

Nel caso di specie, un committente aveva incaricato una ditta appaltatrice di eseguire i lavori di consolidamento statico di un fabbricato e della demolizione e ristrutturazione del tetto pericolante.

L’impresa appaltatrice eseguiva i lavori di movimentazione senza mezzi adeguati, ed a causa della caduta di un grosso trave di copertura, un dipendente dell’impresa stessa si procurava lesioni personali gravissime.

Veniva così condannato, oltre al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice in separato procedimento, anche il committente, per aver omesso di verificare le capacità organizzative, le dotazioni e la forza lavoro dell’impresa e, conseguentemente, appurare che l’impresa incaricata era inidonea a svolgere tale prestazione.

La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi a seguito di ricorso, ha confermato che in tema di appalto il committente è ritenuto responsabile dell'infortunio del lavoratore in quanto riveste un’autonoma posizione di garanzia, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo la Corte, infatti, l'obbligo di verifica delle capacità tecniche non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. In considerazione della mansione delicata che doveva essere svolta dall’appaltatore, il committente avrebbe dovuto immediatamente appurare, sulla base della documentazione presentata dall’appaltatore,  che l’esperienza dello stesso era circoscritta ai lavori di ristrutturazione interna e alla posa di pavimenti, rivestimenti e piccola carpenteria ed escludere pertanto l’affidamento di tale incarico.

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avv. Martina Pasetto